Regolamento del 1989

ASSOCIAZIONE " S. ANTONINO MARTIRE”

Art. 1

Il Consiglio Direttivo. dei soci fondatori stabilirà anno per anno, la quota sociale, sia per i Soci Ordinari sia per i Soci Fondatori. La predetta quota dovrà essere versata ogni anno al TESORIERE, al più tardi il primo agosto.

Art. 2

Il Consiglio Direttivo dei soci fondatori, ogni anno, si occuperà della qestua nella campagna e nell'interno del paese e consegnerà il denaro al Tesoriere.

Art. 3

Il TESORIERE terrà un registro per le entrate e le uscite; terrà un registro per l'inventario di tutti i beni (mobili ed immobili) dell'Associazione di S.Antonino Martire.

Art. 4

I Soci Fondatori una volta al mese, a turno, effettueranno quei lavori di ordinaria manutenzione (pulizie, opere da pittore, controllo impianti, ecc.) nella Chiesa di S.Antonino.

Art. 5

Nel bilancio preventivo, dovrà essere previsto ogni anno una somma per la manutenzione da affidare a Ditte specializzate ed una somma per uffici funebri da celebrarsi nella prima domenica di ogni mese.

Art. 6

Il ricavato della vendita della cera e le oblazioni raccolte in Chiesa faranno parte (art.9 dello Statuto - introiti straordinari) del fondo di esercizio dell'Associazione.

Art. 7

Il Segretario ha tra l’altro la funzione di redigere i verbali dell'Assemblea sia del Consiglio Direttivo dei Soci Fondatori sia i verbali dell'Assemblea dei Soci.

Art. 8

La richiesta da parte del Socio per l’ottenimento del "BASTONE DEL SANTO" dovrà essere formulata per iscritto ed indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo. Il Socio ottenuta l’autorizzazione d’intesa con il Consiglio Direttivo offrirà un dono, facoltativo, alla Chiesa. Se per il Bastone del Santo non ci saranno richieste, verrà consegnato (con votazione del Consiglio Direttivo) ad un Socio Fondatore, senza obbligo di dono da parte del Socio alla Chiesa. In caso di rinuncia, il Socio è sempre tenuto a pagare la quota dell’anno in corso.

Art. 9

Ogni Socio Fondatore dovrà intervenire personalmente all’assemblea. Sono ammesse esclusivamente cinque deleghe per ogni Socio con firma autografa del Socio delegante.

Art.10

Le votazioni dell’Assemblea dei Soci Fondatori in prima convocazione sono valide se i Soci intervenuti rappresentano la metà più uno. In seconda convocazione, che potrà aver luogo anche mezz’ora dopo la chiusura della prima, in deroga all’art. 16 dello Statuto, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo nei casi previsti dall’art. 26 dello Statuto e dall’art. 1 del presente Regolamento.

Art.11

Le variazioni del presente Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo dei Soci Fondatori all’unanimità.

Art.12

Il Socio Fodatore, che non rispetti lo Statuto ed il presente regolamento, disturbi o pregiudichi il buon andamento dell’Associazione ed in qualsiasi momento si renda indegno di appartenervi, sarà sottoposto a provvedimenti disciplinari che potranno essere: la deplorazione, la sospensione o l'espulsione. Il Consiglio Direttivo dei Soci Fondatori con la maggioranza, deciderà sui provvedimenti disciplinari da adottare. La decisione sarà notificata con lettera raccomandata, questi non avrà possibilità di partecipare sia all'Assemblea dei Soci Fondatori sia all'Assemblea dei Soci.

 

Pofi, 30/09/1989

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEI SOCI FONDATORI