Statuto del 1989
"ASSOCIAZIONE S. ANTONINO MARTIRE"
TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI -
Art. 1
E' costituita l’Associazione denominata "S.ANTONINO MARTIRE".
Art. 2
L’Associazione che è costituita ai sensi dell’art.36 del Codice Civile, ha sede in Pofi (Frosinone), Via S. Antonino snc.
Art. 3
La durata dell’Associazione è illimitata, lo scioglimento può essere deliberato soltanto dai "Soci Fondatori" e non può essere chiesto da singoli associati.
Art. 4
L’Associazione ha lo scopo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria della chiesa di S.Antonino, promuovere e organizzare lo svolgimento della festa annuale nei giorni uno e due settembre, promuovere e organizzare direttamente o indirettamente attività ed iniziative culturali e sportive di ogni genere degli associati e dei non associati. Per raggiungere tale scopo potrà - fra l'altro - promuovere e/o organizzare manifestazioni, competizioni, conferenze, convegni, congressi, rappresentazioni. L’Associazione potrà aderire ad iniziative, associazioni Enti e simili che abbiano finalità affini alla propria. Potrà ricevere contributi da enti e soggetti pubblici o privati di ogni genere ed offrire ai medesimi la propria collaborazione e/o consulenza nelle materie che rientrano nel proprio scopo.
TITOLO II SOCI AMMISSIONE RECESSO - ESCLUSIONI
Art. 5
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che non abbiano età inferiore agli anni 18 (diciotto.).
Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore a venti.
Per ottenere la qualità di socio l'aspirante deve indirizzare la domanda al Presidente dell'Associazione il quale la sottopone al Consiglio Direttivo dei Soci Fondatori che decide a proprio insindacabile giudizio. Il Consiglio Direttivo dei Soci Fondatori, in caso di accoglimento della richiesta, provvede a darne comunicazione agli interessati e alla iscrizione nel libro dei Soci. L’ammissione obbliga il Socio all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali. La qualifica del Socio si perde per morte, o per esclusione. Questa è decisa a giudizio insindacabile dal Consiglio Direttivo dei Soci Fondatori.
Art. 6
I Soci possono essere:
a) - onorari
b) - fondatori
c) - ordinari
d) - benemeriti
Sono Soci onorari coloro che per speciale competenza e meriti ovvero per la qualifica che rivestono, vengono chiamati dal Consiglio Direttivo dei Soci Fondatori a far parte dell’Associazione.
Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell'Associazione.
I Soci onorari non hanno diritto al voto e sono dispensati dal pagamento della quota annuale di iscrizione.
Sono Soci ordinari tutti gli altri.
Sono Soci benemeriti quei Soci ordinari che hanno acquisito, a giudizio del Consiglio Direttivo dei Soci Fondatori, particolari meriti nei confronti dell'Associazione per attività o mediante l’elargizione di mezzi finanziari.
Art. 7
La qualità di Socio si perde per volontario recesso o per esclusione che sarà pronunziata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo dei Soci Fondatori.
Il Socio receduto od escluso dall'Associazione non ha diritto al rimborso delle quote già versate ne ad indennità ad alcun titolo.
Art. 8
Sono senz’altro esclusi dall'Associazione tutti coloro che in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'Associazione o fomentino dissidi e disordine fra gli associati.
Possono inoltre dal luogo all’esclusione del Socio:
a) - il mancato pagamento della quota sociale annuale;
b) - l'inadempimento degli obblighi fissati dallo Statuto e dal regolamento;
c) - lo svolgimento di attività contrastanti con l'attività e gli scopi dell'Associazione.
Il Socio escluso non può essere riammesso a meno che l’esclusione non sia dovuta al mancato pagamento di quote sociali: in tal caso egli potrà essere riammesso previo versamento delle quote arretrate.
TITOLO III PATRIMONIO - FONDO DI ESERCIZIO - RENDICONTO
Art. 9
Il patrimonio sociale è costituito.:
a) - dalle somme e beni ricevuti per speciali destinazioni;
b) - dalle eccedenze attive di rendiconto;
c) - dai beni eventualmente acquistati dall'Associazione.
Il fondo di esercizio è costituito:
a) - dai contributi degli associati;
b) - dagli interessi attivi;
c) - dai contributi volontari;
d) - dagli introiti straordinari.
Art.10
L'esercizio va dal primo OTTOBRE al trenta SETTEMBRE di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dei Soci Fondatori procederà alla formazione del rendiconto..
Il rendiconto annuale deve essere sottoposto, assieme al preventivo di spesa, all’approvazione dell’Assemblea entro il mese di OTTOBRE di ogni anno.
Tanto il preventivo di spesa quanto il rendiconto devono essere tenuti a disposizione degli associati almeno cinque giorni prima della data dell’Assemblea in modo che gli associati possano esaminarli.
Con il rendiconto dovrà essere sottoposta all’approvazione dell’Assemblea la situazione patrimoniale.
TITOLO IV - ORGANI SOCIALI
Art.11
Organi dell’Associazione sono:
a) - l’Assemblea dei Soci;
b) - il Consiglio Direttivo dei Soci Fondatori;
e) - il Presidente;
d) - il collegio dei Revisori dei Conti.
Le cariche sociali sono a titolo gratuito.
A) - ASSEMBLEA.
Art.12
L’Assemblea rappresenta la totalità dei Soci e le sue delibere, prese a norma del presente statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.
L’Assemblea ordinaria dei Soci ha luogo almeno una volta l’anno entro non oltre il mese di NOVEMBRE.
In essa il Presidente sottopone all’approvazione dei Soci la relazione dell'attività svolta, la relazione finanziaria, il preventivo di spesa ed il rendiconto.
Art.13
L'Assemblea ordinaria provvede:
a) - alla discussione ed approvazione del preventivo di spesa e del rendiconto;
b) - ad eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
c) - alla discussione di tutti gli argomenti che sono sottoposti alla sua approvazione per delibera del Consiglio Direttivo dei Soci Fondatori o su richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci.
Art.14
Le Assemblee sono convocate dal Presidente, ogni qualvolta questi lo riterrà opportuno; debbono inoltre essere convocate dal Presidente, entro quindici giorni dalla richiesta su domanda scritta di almeno un terzo degli associati.
Art.15
La convocazione dell’assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è fatta mediante avviso contenente l’ordine del giorno, firmato dal Presidente, da affiggersi in uno dei locali in cui viene esercitata l’attività, ovvero presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza o a mezzo lettera ai Soci.
Art.16
L'assemblea ordinaria è valida:
a) - in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci;
b) - in seconda convocazione, che ha luogo trascorse almeno 24 ore da quella fissata per la prima qualunque sia il numero dei presenti e l'argomento da trattare.
Art.17
Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei tutti dei Soci presenti o rappresentati in assemblea.
Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano, se avvengono a scheda segreta il Presidente nomina fra i presenti due scrutatori.
Hanno diritto di intervento e di voto in assemblea soltanto coloro che risultano regolarmente iscritti nel libro Soci e che siano in regola con il versamento delle quote sociali per l'anno in cui si svolge l'assemblea.
In caso di malattia o di altro impedimento i soci assenti possono farsi rappresentare nelle assemblee soltanto dal altri Soci, non Consiglieri, mediante deleghe scritte.
Ciascun Socio non può rappresentare più di cinque Soci.
Art. 18
L’Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta normalmente dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed essere raccolte in apposito registro numerato e vidimato in ciascun foglio dal Presidente.
B) - CONSIGLIO DIRETTIVO DEI SOCI FONDATORI
Art. 19
L'Associazione è governata da un Consiglio Direttivo dei Soci Fondatori composto da venti "Soci Fondatori" e resterà in carica per tutta la durata dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo dei Soci Fondatori, nella sua prima riunione, procederà a scegliere fra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, i Consiglieri, alla assegnazione degli incarichi e alla determinazione delle singole mansioni.
Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri e conferire il potere di rappresentanza legale e la firma sociale a uno o più Consiglieri per l'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni amministrative.
Il Consiglio Direttivo, può a maggioranza dei Soci componenti nominare Consiglieri a vita in numero non superiore a due purché cittadini italiani e particolarmente noti nel campo della cultura. Tale nomina può essere ripetuta purché il numero di Consiglieri a vita in carica non superi quello di tre.
Art. 20
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, senza bisogna di alcuna formalità, o su domanda di almeno un terzo dei Soci Fondatori.
Art.21
Le delibere del Consiglio Direttivo dei Soci Fondatori sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 22
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione:
a) - promuovere e coordinare le attività dell’Associazione;
b) - accettare l'adesione dei nuovi Soci;
e) - preparare i bilanci di previsione e i consuntivi annuali, le relazioni e presentarli all'Assemblea;
d) - determinare le forme, i modi ed i tempi per attuare le attività dell'Associazione in relazione alle deliberazione dell'Assemblea dei Soci;
e) - determinare la misura del contributo annuale di associazione;
f) - prendere tutte le deliberazioni, anche straordinarie, per la realizzazione delle finalità e dei programmi dell'Associazione conforme allo Statuto;
g) - redigere, applicare eventuali Regolamenti;
h) - deliberare circa l’ammissione, la decadenza, la sospensione e l’esclusione dei Soci;
i) - compiere tutti gli atti che ritenga utili per il raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all’Assemblea o al Presidente.
C) - PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA LEGALE
Art. 23
La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte i terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente ed a quei Consiglieri ai quali il Consiglio l’avrà conferita.
Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo dei Soci Fondatori, dura in carica due anni ed è rieleggibile.
Convoca il Consiglio Direttivo quante volte lo ritenga opportuno e necessario ed a nome del Consiglio convoca le assemblee che egli presiede.
Al Presidente spetta presentare all'assemblea ordinaria la relazione dell'attività svolta durante l’anno. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente tutte le di lui mansioni spettano ad un Vice Presidente, il quale dura in carica finché dura l'assenza o l'impedimento e comunque non oltre la scadenza della carica del Presidente.
In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente tutti i poteri del Presidente spetteranno al Consigliere più anziano di età.
D) - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 24
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e un supplente. Dura in carica due esercizi sociali ed i suoi membri che possono anche non essere Soci dell'Associazione sono rieleggibili. Ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica, patrimoniale dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza dei voti. Esso può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio. All’atto delle elezioni l’assemblea nomina il Presidente del Collegio medesimo.
TITOLO V - OBBLIGHI DEL SOCIO
Art. 25
Il socio dal momento della sua iscrizione nel competente libro è obbligato:
a) - al pagamento della quota di iscrizione e della quota annuale nella misura che sarà determinata dal Consiglio Direttivo dei Soci Fondatori;
b) - ad osservare il presente Statuto e ad uniformarsi alle deliberazioni adottate a norma di Legge e di Statuto dell’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
TITOLO VI ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO
Art.26
L'Associazione si estingue per le cause previste dal Codice Civile. L'Associazione si scioglie e in sede dell’assemblea straordinaria del Consiglio Direttivo dei Soci Fondatori, tre quarti dei Soci Fondatori (almeno quindici), abbiano votato in favore dello scioglimento.
Art.27
In caso di scioglimento o di estinzione, il residuo attivo dell’Associazione, sarà devoluto alla CHIESA DI S.ANTONINO MARTIRE. In mancanza di deliberazioni del Consiglio Direttivo il patrimonio dovrà essere devoluto ai fini suddetti su indicazione del signor Presidente del Tribunale di Frosinone.
Art. 28
Per tutti i casi non previsti nel presente Statuto, si procederà a norma delle vigenti Leggi.
Pofi, 30/09/1989
(Letto, confermato e sottoscritto)